Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.P.R. 19/04/2005 n. 170

9. Nella licitazione privata o nell'appalto-concorso relativi a lavori di importo inferiore al valore della soglia stabilito dalla normativa comunitaria per gli appalti pubblici di lavori, il termine di ricezione delle domande di partecipazione non può essere inferiore a diciannove giorni dalla data di pubblicazione del bando.

10. Nei pubblici incanti relativi a lavori di importo inferiore al valore della soglia stabilito dalla normativa comunitaria per gli appalti pubblici di lavori, il termine di ricezione delle offerte non può essere inferiore a ventisei giorni dalla data di pubblicazione del bando; per la licitazione privata lo stesso termine non può essere inferiore a venti giorni dalla data di spedizione degli inviti; per l'appalto-concorso tale termine non può essere inferiore a ottanta giorni.

11. I termini sono calcolati conformemente alle vigenti disposizioni dell'Unione europea.

Art. 118 - Lavori con finanziamento della NATO

1. I lavori con finanziamento della NATO sono appaltati a licitazione privata secondo le procedure indicate nel documento AC/4-D/2261 (Ed. 1996) e successivi aggiornamenti, che prevede la partecipazione all'appalto solo per ditte con sede nei Paesi dell'alleanza.

2. Geniodife provvede a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il bando di gara contenente le informazioni sui lavori da eseguire, secondo le procedure di cui all'articolo 119, ad esclusione della pubblicità a livello comunitario. Preventivamente Geniodife trasmette informativa in merito all'appalto al Ministero degli affari esteri, per la successiva estensione alle ambasciate dei Paesi dell'alleanza, le quali provvedono per la pubblicazione nei rispettivi Paesi secondo le modalità in uso negli stessi.

3. Le ditte italiane che intendono partecipare alla licitazione privata ne fanno richiesta a Geniodife, facendo pervenire la domanda, corredata della documentazione comprovante le capacità tecniche e amministrative richieste nel bando, entro i termini, non inferiori a quarantacinque giorni, indicati nel bando di gara.

4. I nominativi delle ditte dei Paesi alleati interessate alla gara di appalto sono comunicati a Geniodife dalle rispettive rappresentanze diplomatiche in Italia. In alternativa, quando previsto nell'informativa di cui al comma 2, i nominativi sono trasmessi alla delegazione italiana presso il Quartier Generale della NATO dalle rispettive delegazioni presso lo stesso Quartier Generale.

5. I nominativi di cui al comma 4, devono pervenire a Geniodife o alla delegazione italiana presso il Quartier Generale della NATO, nei termini indicati nell'informativa di cui al comma 2.

6. Alla gara di appalto sono invitate

a) le ditte italiane ritenute idonee a seguito di verifica di rispondenza delle caratteristiche richieste dal bando di gara, effettuata da Geniodife

b) le ditte non italiane le cui richieste siano pervenute nei tempi di cui al comma 5, ritenute idonee ai sensi del documento di cui al comma 1.

7. Per i lavori per i quali gli organismi della NATO autorizzano l'affidamento con procedure nazionali, si procede con le modalità previste negli articoli da 110 a 117, con esclusione di quelle che fanno riferimento a procedure comunitarie.

8. Le procedure di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono automaticamente adeguate alle modifiche procedurali adottate dagli organismi della NATO.

Art. 119 - Forme di pubblicità

1. Le caratteristiche essenziali degli appalti dei lavori di importo pari o superiore al valore della soglia stabilito dalla normativa comunitaria per gli appalti pubblici di lavori, contenuti nei programmi, sono rese note mediante comunicazione di preinformazione all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea.

2. Per i lavori di importo pari o superiore al valore della soglia stabilito dalla normativa comunitaria per gli appalti pubblici di lavori, g1i avvisi ed i bandi sono inviati all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, dopo dodici giorni dall'invio all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea, per estratto su almeno due dei principa- li quotidiani a diffusione nazionale. La pubblicazione reca menzione della data di spedizione e non deve contenere informazioni diverse rispetto a quelle comunicate; le stazioni appaltanti devono essere in grado di provare la data di spedizione.

3. Per i lavori di importo pari o superiore ad un milione ed inferiore al valore della soglia stabilito dalla normativa comunitaria per gli appalti pubblici di lavori, gli avvisi ed i bandi di gara sono pubblicati sul foglio delle inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, per estratto, con le modalità previste dal comma 2.

4. Per i lavori di importo compreso tra 500.000 ed 1.000.000 di euro, gli avvisi ed i bandi di gara sono pubblicati sul bollettino ufficiale della regione nella quale ha sede l'ente appaltante dell'Amministrazione e, per estratto, su almeno due dei principali quotidiani avente particolare diffusione nella provincia dove si eseguono i lavori.

5. Quando l'importo dei lavori posto in gara non raggiunge i 500.000 euro, la pubblicazione può essere effettuata soltanto nell'Albo pretorio del comune ove si eseguono i lavori e nell'Albo dell'ente appaltante dell'Amministrazione.

6. E' facoltà dell'ente ricorrere ad ulteriori forme di pubblicità, anche telematica.

7. Gli estratti di avvisi e di bandi di gara contengono le seguenti notizie: la tipologia delle commesse, l'importo dei lavori, la località di esecuzione, la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la data di presentazione dell'offerta e della domanda di partecipazione alla gara, l'indirizzo dell'ufficio ove poter acquisire le informazioni necessarie.

8. Le stesse modalità sono osservate per la pubblicazione dei dati di cui all'articolo 29, comma 1, lettere f), f-bis) e f-ter), della legge.

9. Ai fini del presente articolo , per quotidiani nazionali si intendono quelli aventi una significativa diffusione, in termini di vendita, in tutte le regioni e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse generale; per quotidiani regionali o provinciali si intendono quelli più diffusi, in termini di vendita, nel relativo territorio e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse generale concernenti anche, in misura significativa, la cronaca locale; sono equiparati ai quotidiani provinciali i periodici a diffusione locale che abbiano almeno due uscite settimanali e che abbiano il formato, l'impostazione grafica e i contenuti redazionali tipici dei giornali quotidiani.

10. Nei bandi, negli avvisi e negli inviti di gara è indicato il nome del responsabile del procedimento per l'affidamento.

11. Gli avvisi di preinformazione, i bandi di gara, gli avvisi degli appalti aggiudicati sono redatti secondo gli schemi di cui agli allegati C, D, E, F, G.

12. I lavori di cui agli articoli 4 e 5, non sono soggetti a forme di pubblicità a livello comunitario.

Art. 120 -Appalto per l'esecuzione dei lavori congiunto all'acquisizione di beni immobili, concessione di costruzione e gestione di lavori della Difesa, promotore.

1. Se il corrispettivo dell'appalto dei lavori è costituito, in tutto o in parte, dal trasferimento in favore dell'appaltatore delle proprietà di beni immobili, il bando di gara prevede l'importo minimo del prezzo che l'offerente dovrà versare per l'acquisizione del bene, nonchè il prezzo massimo posto a base di gara per l'esecuzione dei lavori.

2. I concorrenti presenteranno offerta avente ad oggetto alternativamente

a) il prezzo per l'acquisizione del bene

b) il prezzo per l'esecuzione dei lavori

c) il prezzo per la congiunta acquisizione del bene e l'esecuzione dei lavori.

3. Le buste contenenti le offerte specificano, a pena di esclusione, a quale delle tre ipotesi di cui al comma 2, l'offerta fa riferimento. Nessun concorrente può presentare più offerte.

4. L'Amministrazione dichiara la gara deserta qualora nessuna delle offerte pervenute abbia ad oggetto l'acquisizione del bene.

5. Qualora le offerte pervenute riguardano

a) esclusivamente l'acquisizione del bene, la proprietà dello stesso viene aggiudicata al miglior offerente

b) esclusivamente l'esecuzione di lavori ovvero l'acquisizione del bene congiuntamente all'esecuzione dei lavori, la vendita del bene e l'appalto dei lavori vengono aggiudicati alla migliore offerta congiunta

c) la sola acquisizione del bene ovvero la sola esecuzione dei lavori ovvero l'acquisizione del bene congiuntamente all'esecuzione dei lavori, la vendita del bene e l'appalto per l'esecuzione dei lavori vengono aggiudicati alla migliore offerta congiunta, sempre che essa sia più conveniente delle due migliori offerte separate. In caso contrario l'aggiudicazione avviene in favore della migliore offerta relativa alla acquisizione del bene e a quella relativa alla esecuzione dei lavori.

6. Il valore dei beni immobili da trasferire a seguito della procedura di gara è determinato dal responsabile del procedimento sulla base dei criteri estimativi desumibili dalle norme fiscali.

7. L'inserimento nel programma triennale di beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato, ai fini della loro alienazione comporta il venir meno del vincolo di destinazione ai sensi del secondo comma dell'articolo 828 del codice civile.

8. Per la concessione di costruzione e gestione di lavori pubblici si applicano gli articoli 84, 85, 86, 87 e 98 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

9. Ai fini della presentazione delle proposte e dei requisiti del promotore, di cui all'articolo 37-bis, della legge, si applica l'articolo 99 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

Art. 121 - Procedure accelerate

1. Nel caso di licitazione privata, se per ragioni di urgenza non è possibile l'osservanza dei termini di cui all'articolo 117, possono essere stabiliti i termini seguenti

a) un termine di ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana successiva alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea per gli appalti di importo pari o superiore al valore della soglia stabilito dalla normativa comunitaria per gli appalti pubblici di lavori, ovvero, per gli appalti di importo inferiore, dalla data di pubblicazione del bando

b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni dalla data di spedizione dell'invito.

2. Sempre che siano state richieste almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte, le informazioni complementari sul capitolato d'oneri devono essere comunicate al richiedente non oltre quattro giorni prima della suddetta scadenza.

3. Le domande di partecipazione alle gare e gli inviti a presentare l'offerta sono trasmessi per le vie più rapide possibili. Le domande inviate mediante telegramma, telescritto, telecopia o telefono sono confermate con lettera spedita prima della scadenza del termine indicato al comma 1, lettera

a).

Art. 122 - Segretezza e sicurezza

1. Le opere e i lavori da considerare segreti, ai sensi del regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, e della legge 24 ottobre 1977, n. 801, oppure eseguibili con speciali misure di sicurezza sono dichiarati tali con provvedimento motivato dall'autorità all'uopo designata in base alle procedure e alle disposizioni vigenti nell'ambito del Ministero della difesa. Con tale provvedimento viene anche individuato il livello dell'abilitazione di sicurezza necessario.

2. Le opere di cui al comma 1 sono realizzate da imprese in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 9 della legge e dell'abilitazione di sicurezza.

3. Le opere dichiarate segrete e quelle eseguibili con particolari misure di sicurezza, per le quali si renda necessario tutelare la riservatezza nel loro complesso in rapporto alla ubicazione, alla funzione ed all'urgenza delle stesse, sono affidate mediante gara informale secondo le procedure di cui all'articolo 116, di norma estesa ad un numero di imprese compreso tra 5 e 15.

 

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